INFORMAZIONI UTILI
Disciplina relativa alla Mediazione Familiare: L’attività del mediatore familiare è regolata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4. Tali disposizioni regolamentano la formazione, le regole deontologiche e le tariffe.
Alcune leggi inerenti la Mediazione Familiare:
L’articolo 337 octies c.c. che riprende il contenuto dell’art. 155 c.c. e dispone: “.. Se il giudice ne ravvisa l’opportunità, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, ha la possibilità di rinviare l’adozione dei provvedimenti relativi ai figli per dare la possibilità ai coniugi di ricorrere all’aiuto di esperti e tentare una mediazione al fine di raggiungere un accordo finalizzato alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli..”.
art. 337 ter c.c.: “Il giudice prende atto…degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all’esito di un percorso di M.F.”
La riforma Cartabia: La Riforma ha previsto che il Giudice, sin dal decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, informi le parti della possibilità di avvalersi della Mediazione Familiare (art. 473 bis14 c.p.c.); il nuovo articolo 473 bis.10, collegato al nuovo articolo 473 bis. 22, è dedicato alla mediazione familiare, con la finalità di consentire al Giudice di adottare le decisioni migliori nell’interesse dei figli, quando devono essere adottati provvedimenti urgenti e temporanee.